Questo per il diritto d’autore, ovviamente.

Con sentenza 22 dicembre 2010 la Corte di Giustizia UE (causa C‑393/09) ha risposto al quesito posto dalla Corte suprema amministrativa della Repubblica Ceca (Nejvyšší správní soud) se l’interfaccia utente grafica di un programma per elaboratore (software) sia una forma di espressione di tale programma, ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 91/250 e goda pertanto della tutela mediante diritto d’autore dei programmi per elaboratore risultante da tale direttiva.

La Direttiva 91/250, oggi codificata nella Direttiva 2009/24, per evitare definizioni che ben presto avrebbero potuto diventare non più attuali (e lo sviluppo della tecnologia ci mostra quanto la scelta sia stata opportuna) non definisce la nozione di software ma precisa che che esso include anche il materiale preparatorio, che viene usato per la sua progettazione e realizzazione a condizione che siano di natura tale da consentire la realizzazione di un software.

La Direttiva e gli atti preparatori, d’altra parte, danno alcune indicazioni: in primo luogo è software una l’espressione, in qualsiasi forma, linguaggio, numerazione o codice, di una serie di istruzioni il cui scopo è far eseguire  ad un elaboratore elettronico un particolare compito o funzione; in secondo luogo il software comprende tutte le forme di programma, sia quelle percepibili dall’uomo che quelle leggibili da parte di una macchina, in base alle quali è stato o può essere creato programma che fa eseguire alla macchina la sua funzione.

E’ condiviso, comunque, che siano tutelati dal diritto d’autore il codice sorgente, scritto dal programmatore in un linguaggio di programmazione di alto livello, cioè composto da parole comprensibili all’uomo, ma non direttamente eseguibile dalla macchina, e il codice oggetto, compilato e quindi tradotto in un linguaggio in forma binaria comprensibile della macchina e quindi eseguibile da essa. I due codici, che corrispondono, rappresentano l’espressione dell’idea del programmatore (v. il par. 50 delle Conclusioni dell’Avvocato Generale Yves Bot del 14 ottobre 2010).

Sia l’Avvocato Generale (par. 61) che la Corte (par. 38) ritengono che ogni forma di espressione di un software debba essere tutelata “a partire dal momento in cui la sua riproduzione comporterebbe la riproduzione del programma per elaboratore stesso, consentendo così all’elaboratore di svolgere la sua funzione.

Secondo l’Avvocato Generale (par. 63) i materiali preparatori, come una struttura o un diagramma di flusso realizzati dal programmatore, sono protetti dal diritto d’autore “quando potrebbero essere trascritti in codice sorgente e codice oggetto, consentendo così alla macchina di eseguire il programma per elaboratore”. Interessante l’analogia tra diagramma di flusso  e sceneggiatura di un film.

Il quesito posto era relativo alla proteggibilità come parte del software delle interfacce cioè delle “parti del programma per elaboratore che assicurano l’interconnessione e l’interazione fra tutti gli elementi del software e dell’hardware con altri software e hardware e con gli utenti per consentirne il pieno funzionamento”. In particolare, si tratta, delle icone e di simboli visibili sullo schermo, di finestre o di menu a tendinache rendono “possibile l’interazione tra il programma e l’utente”, interazione che “può consistere nella semplice diffusione di informazioni, ma può anche consentire all’utente di comunicare istruzioni al programma per elaboratore utilizzando comandi. Ciò avviene, ad esempio, quando si seleziona un file con il mouse e lo si sposta nel cestino, o con i comandi di copia e incolla di un programma per l’elaborazione di testi” (v. le Conclusioni, par. 56)

Secondo la Corte le interfacce non sono protette come forme di espressione del software, a differenza dei materiali preparatori, del codice sorgente e del codice oggetto.

L’Avvocato Generale esclude che le interfacce rientrino nel concetto di software tutelato perché questo include “le forme di  espressione che, una volta utilizzate, consentono al programma per elaboratore di svolgere il compito per il quale è stato creato” (par. 64).

L’interfaccia grafica, invece, “non può condurre a tale risultato, giacché la sua riproduzione non implica la riproduzione del programma per elaboratore. È peraltro possibile che programmi per elaboratore aventi codici sorgente e codici oggetto diversi presentino la medesima interfaccia. Pertanto, l’interfaccia utente grafica non divulga il programma per elaboratore. Essa serve solo a renderne l’uso più facile e agevole” (part. 65).

La Corte concorda con l’Avvocato Generale perchè rileva che l’interfaccia grafica non consente quindi di riprodurre il software ma ne costituisce solo un elemento “mediante il quale gli utenti ne sfruttano le funzionalità” (par. 41).

L’ interfaccia grafica, comunque,può beneficiare in quanto opera, della tutela mediante diritto d’autore ove essa costituisca una creazione intellettuale dell’autore” (par. 46) e cioè quando “abbia carattere di originalità, ossia rappresenti il risultato della creazione intellettuale dell’autore” (par. 45 e sentenza 16 luglio 2009, causa C‑5/08, Infopaq, par. 33-37 con riferimento all’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29).

Il problema, come ha evidenziato l’Avvocato Generale (par. 75 e 76) sta nel fatto che che la maggior parte degli elementi dell’interfaccia grafica ha uno scopo pratico, poiché sono intesi ad agevolare l’utilizzo del programma per elaboratore. Pertanto, le modalità di espressione di tali elementi sono limitate dalla loro funzione tecnica: “Così accade, ad esempio, nel caso del mouse che viene spostato sullo schermo e puntato su un pulsante di comando per farlo funzionare, o in quello del menu a tendina che appare all’apertura di un file di testo.  In questi casi, mi sembra che il criterio dell’originalità non sia soddisfatto, in quanto i vari modi di
realizzare un’idea sono così limitati che l’idea e l’espressione si confondono.

D’altra parte, l’art. 1.2 della Direttiva stabilisce che“Le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d’autore a norma della presente direttiva”, e consentire di tutelare con il diritto d’autore elementi in cui l’espressione si confonde con l’idea contrasterebbe non soltanto con lo spirito ma anche con le norme dettate dalla Direttiva.

Ma forse la parte più interessante della vicenda sta in un’affermazione contenuta nel paragrafo 76 delle Conclusioni dell’Avvocato Generale. Si tratta di una motivazione non ripresa dalla Corte, che quindi rimane per adesso priva di efficacia giuridica, ma che è senza dubbio interessante, nel contesto del dibattitto sulla brevettazione del software.

Dice l’Avvocato Generale, a proposito dei casi in cui i modi di realizzare un’idea sono così limitati che l’idea e l’espressione si confondono: “Se fosse offerta tale possibilità, ciò avrebbe l’effetto di conferire un monopolio a talune società del mercato dei programmi per  elaboratore, intralciando gravemente la creazione e l’innovazione su tale mercato, il che sarebbe in contrasto con l’obiettivo della direttiva 2001/29″.

Altri articoli sul tema:

http://ipkitten.blogspot.com/2010/12/interface-in-yer-face-court-of-justice.html

http://husovec.blogspot.com/2010/12/gui-is-not-protected-as-computer.html

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COMMENTI
  • Hermooz
    Rispondi

    Donato, hai invertito i siginificati di codice oggetto e codice sorgente :^)

    Ciao,
    Fabrizio

    • donatonitti
      Rispondi

      Hai ragione! Che figura!
      Sarà un lapsus?
      Grazie della segnalazione… 🙂
      Ciao,
      Donato

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