La manovra Monti, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ‘Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (in G.U. 6 dicembre 2011, n. 284), contiene novità importanti in materia di privacy.
Riporto il testo dell’art. 40 -Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese.
“2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) all’articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole “persona giuridica, ente od associazione” sono soppresse e le parole “identificati o identificabili” sono sostituite dalle parole “identificata o identificabile”.
b) All’articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole “la persona giuridica, l’ente o l’associazione” sono soppresse.
c) Il comma 3-bis dell’articolo 5 è abrogato.
d) Al comma 4, dell’articolo 9, l’ultimo periodo è soppresso.
e) La lettera h) del comma i dell’articolo 43 è soppressa”.
La manovra Salva Italia ha quindi modificato la definizione più importante del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003), e quella ad essa collegata.
Art. 4. Definizioni.
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) …omissis…
“b) «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.”
c-h) …omissis…
“i) «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;”
l-q) …omissis…
Di seguito trovate il testo delle altre, meno affascinanti, disposizioni semplificate.
Art. 5. Oggetto ed àmbito di applicazione.
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
2-3. …omissis…
3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo – contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all’applicazione del presente codice.
E ancora:
Art. 9. Modalità di esercizio.
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa …omissis…
2-3. …omissis…
4. L’identità dell’interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell’interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell’interessato. Se l’interessato è una persona giuridica, un ente o un’associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. …omissis…
Infine:
Art. 43. Trasferimenti consentiti in Paesi terzi.
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea è consentito quando:
a-g) …omissis…
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.
La riforma ha senza dubbio un lodevole fine, semplificare, ma lascia aperti alcuni interrogativi.
Oggi i dati personali sono riferiti soltanto alle persone fisiche e non più alle persone giuridiche (tra le quali rientrano, con la tradizionale improprietà di linguaggio del nostro legislatore, le società), agli enti e alle associazioni. Nel nostro ordinamento le imprese possono essere imprese individuali o imprese collettive, di solito società.Le imprese individuali sono persone fisiche, le imprese collettive sono (di solito) società.
E’ una vera “riduzione degli oneri in materia di privacy” quella che prevede un diverso trattamento per i dati delle imprese individuali e delle imprese collettive? Oppure la norma, per non essere incostituzionale, deve essere interpretata nel senso che la “persona fisica” prevista dall’art. 4.1.(b) è solo quella che opera fuori da un’attività d’impresa?
Visto da un’altra prospettiva, sicuramente cara al Presidente Monti, che ha una certa esperienza in materia antitrust, e interessante perché i professionisti sono sotto gli occhi dei riflettori: i dati personali di un professionista intellettuale che opera individualmente (ad esempio, un avvocato) sono soggetti al codice della privacy, ma non lo sono i dati dello studio associato per mezzo del quale il professionista opera?
Le imprese collettive (le società) operano tramite persone fisiche. Le informazioni che si riferiscono al legale rappresentante (nome, residenza, codice fiscale, etc.), sono dati personali? Se, come sembra, fossero tali, la semplificazione sarebbe trascurabile, visto che tutti adempimenti (informativa, consenso, notifica, misure di sicurezza) sarebbero probabilmente ancora necessari.
Per adesso non mi vengono in mente altre questioni, ma sono certo che con un po’ di riflessione…
Alcuni primi commenti sul tema qui e qui. Un blog sulla privacy qui.