La fine dell’estate porta un nuovo articolo in questo blog, dopo che l’estate ha portato un’importante novità nel mondo delle reti d’impresa.
La Legge 9 agosto 2013, n. 99 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” ha previsto una disciplina speciale per le reti d’impresa in materia di distacco e di codatorialità.
In particolare, la legge 99/2013 ha modificato l’art. 7 del DL 76/2013 e, tramite, questo, l’art. 30 del D.Lgs. 276/2003 (Riforma Biagi) in materia di distacco di lavoratori subordinati.
La regola generale prevede che il distacco (che si configura quando “quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”) sia legittimo quando corrisponda ad un interesse del datore di lavoro distaccante.
Per chi si occupa di reti d’impresa, la stipula del contratto di rete e quindi la partecipazione dell’impresa datore di lavoro ad una rete costituiva già un valido interesse del datore di lavoro ai fini del distacco.
Tuttavia, era possibile, e forse anche prevedibile, che le Amministrazioni competenti in materia di lavoro e previdenza non avrebbero adottato interpretazioni favorevoli alle reti d’impresa, non diversamente da come l’Agenzia delle Entrate aveva fatto a proposito della soggettività giuridica delle reti dotate di fondo patrimoniale e da come le amministrazioni aggiudicatrici si comportavano quando le reti d’imprese chiedevano di partecipare alle procedure di affidamento.
Dunque il chiarimento è stato opportuno.
Il legislatore ha espressamente previsto che la partecipazione alla rete d’imprese costituisce di per sé interesse ad operare il distacco.
Inoltre, con altra disposizione contenuta nel nuovo comma 4-ter il legislatore ha previsto la codatorialità dei dipendenti, il cui regime di ingaggio (e quindi di assunzione e gestione del rapporto di lavoro) è rimesso al contratto di rete.
Il testo dell’art. 30, comma 4-ter, D.Lgs. 276/2003 è oggi il seguente:
4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende [non sarebbe stato meglio dire imprese?] che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.
Si tratta di un intervento, la cui importanza, ai fini della chiarezza della disciplina delle reti d’imprese, è pari a quella sulla soggettività giuridica delle reti (Legge 7 agosto 2012, n. 134) e sulla possibilità per le reti di partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici (Legge 17 dicembre 2012 n. 221).
Un altro passo, dunque, verso la piena operatività delle reti d’impresa, e verso il riconoscimento di un’amplissima autonomia negoziale anche in un campo, il rapporto di lavoro, nel quale l’autonomia contrattuale è normalmente ridotta.