Con delibera del 17 dicembre 2010, pubblicata sul sito dell’AGCOM il 22 dicembre, l’Autorità ha aperto una consultazione pubblica sul provvedimento che regolerà l’esercizio delle sue competenze in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica.
Il punto di partenza è l’importanza della tutela del diritto d’autore, da adeguare allo sviluppo tecnologico e alle mutate modalità di fruizione dei contenuti da parte degli utenti, che possono scambiare contenuti senza che i titolari dei diritti possano esercitare un effettivo controllo e percepire le giuste remunerazioni. Ciò, secondo l’Autorità, pregiudica gravemente lo sviluppo della creatività e, quindi, le scelte a disposizione del pubblico dei consumatori/utenti.
Il diritto d’autore, continua l’Autorità, dovrebbe, da un lato, tutelare la libertà di espressione e l’equa remunerazione dell’autore e, dall’altro, garantire il diritto alla privacy e l’accesso dei cittadini alla cultura e ad Internet.
Il dibattito che si è sviluppato negli ultimi anni ha costruito un sistema che vede contrapposti autori e consumatori, fondato essenzialmente su divieti e sanzioni, i cui effetti non hanno dato i risultati sperati.
Tra le possibilità individuate, vi è quella di un modello di regolazione che poggi sull’attribuzione del giusto valore anche ai diritti dei consumatori di accedere ai contenuti on-line, contestualmente sostenendo gli autori e le associazioni rappresentative dei loro interessi e i soggetti che veicolano i contenuti sul web.
Altra possibilità è quella di approntare meccanismi per la rapida eliminazione dalle reti dei contenuti contro la legge.
Tra le proposte dell’Autorità, quella di includere nei contratti tra gli Internet Service Providers e i loro clienti (contratti relativi al servizi di accesso ad Internet e nelle condizioni generali del servizio di hosting e caching) indicazioni sulle conseguenze tecniche cui potrebbero andare incontro in caso di un utilizzo non corretto del servizio (es. la disabilitazione dell’accesso al sito web su disposizione dell’Autorità) e sulle modalità di pagamento per fruire di contenuti legali, incluso il ricorso alle forme di m-payment.
In merito alla protezione del diritto d’autore per i contenuti caricati sul web, l’AGCOM ricorda il sistema americano: “…negli USA è stato adottato un meccanismo denominato Notice and take down, disciplinato dal Digital Millenium Copyright Act, che prevede che il soggetto titolare del copyright possa segnalare al gestore del sito la pubblicazione di un contenuto in violazione dei propri diritti chiedendone la rimozione. In quel momento il gestore del sito diviene consapevole dell’esistenza di una violazione del diritto d’autore e, previo contatto con il soggetto che ha caricato il contenuto in questione, se la richiesta è fondata lo rimuove automaticamente dal sito. Il soggetto che ha caricato il contenuto può a sua volta presentare una contronotifica qualora ritenga di non aver violato alcun diritto sul copyright. In caso di eventuale controversia la questione è rimessa al giudice” e propone un sistema simile.
La proposta è interessante, ma occorre ricordare che le critiche che oltre oceano sono avanzate verso il meccanismo: si dice, in particolare, che il gestore del sito adempia quasi sempre alla richiesta di chi asserisce di essere titolare del copyright, per paura di un’azione giudiziaria, e che è raro che il soggetto che ha caricato il contenuto reagisca, per la diversa potenzialità economica rispetto a chi asserisce essere il titolare dei diritti. La validità del meccanismo, quindi, è subordinata ai costi di assistenza legale, da noi molto più bassi che negli Stati Uniti, ed ai tempi della giustizia, che rappresentano una criticità storica dell’ordinamento italiano.
Per la realtà italiana l’AGCOM delinea un meccanismo in 5 fasi:
1. segnalazione del titolare del diritto al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo
2. in caso di mancata rimozione del materiale, segnalazione all’Autorità
3. verifica dell’Autorità in contraddittorio con le parti
4. adozione da parte dell’ Autorità del provvedimento di ordine alla rimozione
5. monitoraggio successivo del rispetto dell’ordine e applicazione di sanzioni in caso di reiterata inottemperanza
La soluzione proposta dall’AGCOM potrebbe superare i problemi americani, a condizione che i tempi di intervento dell’Autorità siano quelli effettivamente ipotizzati (48 ore), poiché l’esperienza del tempi necessari per un tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al CORECOM insegna che le buone intenzioni, in Italia, soffrono spesso di cattiva attuazione.
La consultazione è aperta per 60 giorni.