La pubblicazione del modello standard per la trasmissione al registro delle imprese del contratto di rete stipulato con firma digitale offre l’occasione di tornare sull’argomento per qualche precisazione.

L’art. 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009 dice che:  “… Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

L’art. 25, comma 1, D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) prevede la firma (digitale) autenticata stabilisce che “Si ha per riconosciuta, ai sensi dell’articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

Il precedente art. 24, invece, disciplina la firma digitale semplice, non autenticata.

Dunque, la firma digitale non autenticata (art. 24 Cad) può essere utilizzata solo per le reti-contratto, mentre la firma digitale autenticata (art. 25 Cad) consente creare reti-soggetto.

 

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