Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, pubblicato sulla GU 19 ottobre 2012, n. 245 (SO n. 194), in vigore dal 20 ottobre 2012, ha nuovamente modificato la legge sul contratto di rete.

Dopo l’introduzione , la legge era stata oggetto di ripetute modifiche (forse cinque, ma è difficile star loro dietro), fino al Decreto Sviluppo di quest’estate (o meglio, alla relativa legge di conversione).

Già il legislatore estivo aveva risolto il problema della soggettività giuridica, che negli ultimi tre anni aveva diviso gli interpreti e appassionato il pubblico (!).

Alcuni, valorizzando l’applicabilità degli articoli 2614 e 2615 c.c. avevano visto la possibilità di attribuire soggettività giuridica alle reti.

Qualcosa voleva pur dire il vincolo di destinazione dell’art. 2614 c.c., che distingue tra creditori particolari delle imprese in rete e creditori della rete, la cui esistenza presuppone un rapporto di debito/credito e quindi la soggettività della rete.

Ma, certo, si poteva pur sempre sostenere che l’ultima frase dell’art. 2614 non era “compatibile”.

E qualcosa voleva pur dire anche il rinvio al primo comma dell’art. 2615 c.c., secondo il quale per le obbligazioni assunte  in nome della rete i creditori possono rivalersi solo sul fondo patrimoniale.

Certo, anche qui si poteva dire che il primo comma non era compatibile, ma rimaneva sempre da spiegare perché il legislatore avesse sentito il bisogno di rinviare all’art. 2615 c.c., visto che il senso del secondo comma emerge se si legge anche il primo.

Altri, valorizzando la natura di mandatario, e non di rappresentante organico, dell’organo comune, escludevano la soggettività giuridica (senza entrare nelle altre giustificazioni che escludevano la soggettività).

Fortunatamente a far luce sul mistero intervenne l’Agenzia delle Entrate, che, è noto, nell’ordinamento giuridico italiano ha la funzione di interpretare il diritto civile. Quando l’Agenzia escluse la soggettività tributaria, i sostenitori della soggettività (civilistica) delle reti subirono un duro colpo, perché all’improvviso le reti diventavano uno strumento meno attraente.

Il Decreto Sviluppo ha fatto giustizia, e per ristabilire la gerarchia delle fonti (e i ruoli istituzionali), ha detto espressamente che le reti possono avere soggettività giuridica.

Beh, tanto espressamente non l’aveva detto, perché il legislatore autunnale, con il Decreto Sviluppo Bis, o Crescita 2.0, al secolo DL 197/2012, lo ha dovuto precisare meglio, visto che non proprio tutti erano convinti.

Il tono di questo post è, spero si comprenda, scherzoso.

Resta il fatto che legiferare non è cosa semplice, neppure per un Governo tecnico.

E resta il fatto che da oltre un anno sul contratto di rete si è sentito di tutto, compreso che non è un contratto ma una misura fiscale, nonostante che l’interpretazione letterale della legge (che fino alle prossime riforme resta il primo criterio ermeneneutico), dica espressamente che il contratto di rete è un contratto (almeno quando lo definisce e quando dichiara applicabili le regole sui contratti plurilaterali con comunione di scopo).

Chi abbia la pazienza e la curiosità di rileggere la dottrina pubblicata in questi anni troverà vari argomenti che consentivano di fondare la soggettività giuridica (a proposito, leggete le slides che si trovano in rete e chiedetevi se non ci sia qualcuno che non abbia chiara la differenza tra personalità giuridica e soggettività giuridica…) anche prima dell’estate 2012, e altrettanto vale per la natura (contrattuale) del contratto di rete.

Intanto, attendiamo la conversione del DL 197/2012, per vedere se saranno introdotte altre novità.

 

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